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Assegno Maternità

Assegno Comunale per la Maternità

 
Assegno Maternità
 

Gli assegni di maternità sono sostegni economici per le madri italiane, comunitarie e extracomunitarie che:

  • non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici

  • beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale.

L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.

L'assegno è erogato dall'INPS attraverso un'istruttoria del Comune di residenza ed è cumulabile con l'assegno per nucleo numeroso.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT e quantificato dall'INPS che lo comunica annualmente sul proprio sito istituzionale. Nel 2018 l’importo dell’assegno mensile di maternità è di 342,62 € per cinque mensilità, per un totale di 1.713,10 € (Circolare INPS 28/02/2018, n. 35).

 

Requisiti soggettivi

Per chiedere la concessione dell'assegno di maternità occorre:

  • essere madri cittadine:

 - italiane
 - comunitarie
 - di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano (in base all'articolo 14 della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” del 1950, alla Direttiva Comunitaria 13/12/2001 n. 2011/98/UE, art. 3, com. 1, let. b e c, al Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 e al Decreto legislativo 09/07/2003, n. 215).

  • essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione   o in affidamento preadottivo

  • avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato

  • avere un conto corrente intestato o cointestato alla richiedente

L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:

* se la madre abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi

* in caso di decesso della madre del neonato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452, art. 11).

 

Per la richiesta di contributi,  predisporre la pratica da inoltrare al Comune in modalità telematica attraverso il
"Portale pratiche on-line"